Con la Legge 4 / 2013 del 14 gennaio 2013 lo Stato italiano riconosce l’esi­stenza di professioni non ancora regolamentate fra cui quella di Operatore del Benessere.

Questa legge costituisce un passo avanti e un’opportunità per il riconoscimento in Italia di tali figure professionali, per le quali tuttavia non prevede l’istituzione di albi e ordini professionali statali o regionali. La Legge 4 / 2013 prevede invece la possibilità di iscriversi ad associazioni di settore che certifichino la formazione del professionista e la sua correttezza deontologica. Tale iscrizione non è obbligatoria: per svolgere la professione di naturopata Operatore del Benessere in modo legale è sufficiente aprire partita IVA e dichiarare di esercitare operando ai sensi della legge suddetta.

Uno dei vantaggi dell’iscrizione a un’associazione professionale per Operatori del Benessere è accedere alla copertura assicurativa RCT (per la Responsabilità Civile verso Terzi) a tariffe in genere più vantaggiose di quelle stipulabili individualmente con le compagnie d’assicurazione: essere assicurati per qualunque infortunio o incidente possa accadere ai clienti mentre sono nello studio dell’Operatore del Benessere o durante la consulenza, è certamente importante e consigliabile! Vengono offerte, in alcuni casi, anche polizze assicurative per la Tutela Legale, a copertura cioè di eventuali spese legali in caso di contenzioso.

19 Febbraio 2008, n. 2
Regione Emilia-Romagna – Consiglio regionale

Attenzione, la seguente legge non è valida in quanto prima deve essere approvata una legge quadro nazionale che indichi quali sono gli ambiti operativi del naturopata, è comunque una valida prova dell’intenzione politica, almeno a livello locale, di legiferare in merito.

È inoltre interessante verificare quale potrebbe essere la situazione una volta sistemate tutte le questioni legislative.

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE

Bollettino Ufficiale n. 24 del 19 febbraio 2008

TITOLO I
PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, ed allo scopo di assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate ‘pratiche bionaturali’.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attività bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell’attività di estetista). Le pratiche bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate in particolare sui seguenti criteri:

a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;

b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

c) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente;

d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori che esercitano attività e pratiche bionaturali.

2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. L’operatore di pratiche bionaturali può operare nei Centri benessere di cui al Titolo II della presente legge, in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonché in ambito autonomo.

Art. 3
Formazione

1. All’esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi.

Art. 4
Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali

1. È istituito presso l’Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l’Assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l’Assessorato politiche per la salute, il Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali, di seguito denominato ‘Comitato’. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l’Assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l’Assessore regionale alle politiche per la salute, ed è composto da:

a) il responsabile della Direzione generale attività produttive, commercio e turismo, o suo delegato;

b) il responsabile della Direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo delegato;

c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

e) tre esperti nelle pratiche ed attività bionaturali designati dalla Regione;

f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore.

3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Comitato e ne disciplina le modalità di funzionamento.

4. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo;

b) la definizione dei criteri per l’accreditamento dei percorsi formativi per l’esercizio delle attività utili alla creazione dell’elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali;

c) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni;

d) i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l’attività sul territorio regionale precedentemente all’entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

6. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le pratiche ed attività bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 5
Elenco regionale delle pratiche bionaturali

1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 5 dell’articolo 4, è istituito l’elenco regionale delle pratiche bionaturali. L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed attività bionaturali;

b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.

2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione teorico-pratica da almeno tre anni, in coerenza con i percorsi definiti dal Comitato regionale per l’esercizio di pratiche bionaturali.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica rilasciato dalle scuole di cui al comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso ruolo professionale, svolgono pratiche ed attività bionaturali.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione dell’elenco regionale di cui al comma 1, lettera b), possono essere iscritti gli operatori che, a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal Comitato, relativamente a titoli e carriera, vengono considerati idonei all’esercizio dell’attività.

TITOLO II
CENTRI BENESSERE

Art. 6
Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge, nell’ambito dei principi di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l’esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all’interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità).

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) lo sviluppo e l’innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell’aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;

b) l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di estetica con altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente;

c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei Centri benessere;

d) l’individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti dotati di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli operatori che dei clienti.

Art. 7
Definizioni

1. Per Centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:

a) fitness e wellness;

b) tecniche e pratiche bionaturali.

2. Per “trattamenti estetici” si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l’aspetto estetico della persona.

3. Per “trattamenti fitness e wellness” si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell’equilibrio e dell’armonia psicofisica della persona.

4. Per “trattamenti con tecniche bionaturali” si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona, come previsto all’articolo 2 della presente legge.

5. Nell’ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento dell’aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale sanitario regolarmente iscritto all’ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.

Art. 8
Beauty farm

1. Il Centro benessere, così come definito all’articolo 7, comma 1, può assumere la denominazione di “beauty farm” esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o più specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 5.

Art. 9
Requisiti soggettivi e professionali per l’apertura e la gestione del Centro benessere

1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 7 è riservato a chi è in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge.

2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 10
Requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura e la gestione del Centro benessere

1. L’Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, sentito l’Assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i Centri benessere per essere autorizzati all’esercizio dell’attività, con riferimento ai trattamenti, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto ai Centri stessi.

Art. 11
Adempimenti amministrativi per l’apertura del Centro benessere

1. L’attività del Centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d’inizio d’attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di tutela dei consumatori, concorrenza e sviluppo di attività economiche, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Qualora nel Centro benessere sia previsto l’esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria.

3. Il Comune e l’Azienda unità sanitaria locale esercitano l’attività di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.

Art. 12
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel Centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque omette l’invio della dichiarazione di inizio attività del Centro benessere, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l’obbligo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;

b) chiunque gestisce un Centro benessere non corrispondente ai requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d’inizio attività, o consente che uno o più trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l’obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta giorni dalla contestazione;

c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di Centro benessere nell’insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonché all’obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicità abusive.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di Centro benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all’articolo 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d’inizio attività al Comune.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l’istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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